(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
        della Regione Valle d'Aosta n. 14 del 28 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
      Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 12/1997
    1. L'art.  9  della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime
dei  beni  della  Regione  autonoma  Valle d'Aosta) e' sostituito dal
seguente:
    "Art. 9 (Acquisti). - 1. La giunta regionale presenta annualmente
all'approvazione  del consiglio regionale il programma degli acquisti
immobiliari  che intende effettuare nel corso dell'anno, in relazione
alle     esigenze     di    intervento    delle    varie    strutture
dell'amministrazione regionale.
    2. Nel programma degli acquisti sono indicati:
      a) le strutture richiedenti gli acquisti;
      b) la tipologia dei beni;
      c) i comuni ove i beni sono ubicati;
      d) la destinazione prevista per i beni.
    3.  All'acquisto  dei  beni  elencati  nel  programma provvede la
giunta   regionale,  previa  perizia  di  stima  redatta  secondo  le
modalita' di cui all'art. 18.
    4.   In   casi  di  necessita'  ed  urgenza  e'  consentito,  con
deliberazione   del  consiglio  regionale,  l'acquisto  di  beni  non
inseriti nel programma.
    5.   La  giunta  regionale  ed  il  consiglio  regionale  possono
procedere  agli  acquisti necessari alla Regione a trattativa privata
preceduta, ove possibile, da idonei avvisi pubblici.
    6.  L'acquisto  di  beni  immobili e' ammesso qualora i beni gia'
esistenti  nel patrimonio regionale non siano adeguati alle finalita'
previste.
    7.  In caso di acquisto di un bene immobile, nel quale trasferire
un'attivita'  istituzionale  gia'  esercitata  altrove,  deve  essere
indicata la destinazione da attribuire al bene lasciato libero.".